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Punto di penalizzazione inflitto al Civitavecchia Calcio

Il Civitavecchia Calcio riparte da zero punti in classifica. La Procura Federale ha infatti penalizzato con un punto in classifica, 1000 euro di multa e l'inibizione per sei mesi del presidente Sergio Biondi, la società civitavecchiese sulla vicenda del mancato pagamento dell'ex allenatore Luigi Staffa. “Solo la capacità e la professionalità dell'avvocato Simone Feoli e la credibilità dell'attuale dirigenza è riuscita a sovvertire le richieste della Procura che erano di tre punti e 1.500 euro di multa – commenta il General Manager, Ivano Iacomelli -. Ieri abbiamo portato le nostre tesi difensive, che al di là del mio pensiero su Costanzo Arduini e Luigi Staffa che erano venuti insieme e che ancora oggi lo sono e di un loro accordo mai rispettato fra le parti, sono state accolte. Accusiamo il punto di penalizzazione con amarezza ma se è il prezzo che dobbiamo pagare per toglierci questi due personaggi, siamo molto contenti di questo finale”.

"Dal punto di vista del diritto è andata benissimo, è stato un successo. L'inadempimento era documentato e le richieste della Procura Federale erano corrette secondo la giurisprudenza del Tribunale Federale. I giudicanti hanno compreso la buona fede della società che purtroppo continua a pagare per fatti addebitabili a terze persone". Ha commentato l'avvocato Simone Feoli. La questione era riconducibile totalmente ad Arduini e ad Staffa, che ha portato lui a Civitavecchia e che avevano rapporti diretti.

La sentenza

Il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto ed il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti relativi al “mancato pagamento da parte della Società A.S.D. Civitavecchia 1920 della somma di Euro 12.968,55 a favore dell’allenatore Luigi Staffa, come disposto dal Collegio Arbitrale LND e pubblicato sul C.U. n°57 del del 20 ottobre 2017”. Dall’esame della documentazione la Procura Federale ha rilevato che a seguito del ricorso presentato dall’allenatore Luigi Staffa, veniva condannata la Società A.S.D. Civitavecchia 1920 al pagamento in favore dello stesso della somma di Euro 12.968,55, oltre agli interessi legali fino al soddisfo. La predetta decisione del Collegio Arbitrale presso la LND, veniva comunicata alla Società in argomento, mediante lettera a/r del 9 agosto 2017 e che la Società stessa non ottemperava al pagamento nei termini previsti dalla normativa federale, cioè entro 30 giorni dalla comunicazione della stessa. In conseguenza di tali comportamenti la Procura Federale ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Biondi Stefano, all’epoca dei fatti presidente i legale rappresentante della A.S.D. Civitavecchia 1920, per le violazioni regolamentari indicate in oggetto, e la Società A.S.d. Civitavecchia 1920, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4, comma 1 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante. Alla riunione indetta presso il C.R. lazio, per il giorno 6 settembre 2018, è presente per la Procura Federale l’Avv. Francesco Bevivino, mentre per i deferiti è presente l’Avv. Simone Feoli ed il Vice Presidente Sig. Ivano Iacomelli. La Procura Federale insiste nell’atto di deferimento, riconoscendo le responsabilità dei deferiti in questione, proponendo le seguenti sanzioni: CU 43 LND/3 - Biondi Stefano, Presidente della Società A.S.D. Civitavecchia 1920, n°6 mesi di inibizione; - A.S.D. Civitavecchia 1920, ammenda di € 1.500,00 e n°3 punti di penalizzazione. I rappresentanti della deferita riconoscono l’addebito, sottolineando però di aver provveduto al pagamento, seppur in ritardo, chiedendo di conseguenza di attenuare le sanzioni in particolar modo a carico della società. Il Tribunale Federale Territoriale ritiene che i fatti siano stati documentalmente provati e che quindi vadano applicate le sanzioni edittali previste pur se in misura ridotta rispetto alle richieste avanzate dalla Procura Federale, per adeguare la decisione ai costanti precedenti del Tribunale Federale Territoriale, quando il pagamento sia stato comunque effettuato. Visto tutto quanto sopra, il Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di accogliere il deferimento, ritenendo i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di irrogare le seguenti sanzioni: - Biondi Stefano, Presidente della Società A.S.D. Civitavecchia 1920, n°6 mesi di inibizione: - A.S.D. Civitavecchia 1920, ammenda di € 1.000,00 e n°1 punto di penalizzazione da scontare nella Stagione Sportiva 2018/2019, nel Campionato di competenza.  


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